Divorzio breve, da oggi in vigore le nuove norme
La maggior parte delle scelte che compiamo durante la nostra esistenza risulta sostanzialmente reversibile e, persino di fronte all'abbandono di una dimora o di un posto di lavoro, permane sempre la speranza di poter ricominciare da capo con nuove scelte, nuove case e nuovi impieghi, anch'essi decisamente reversibili.
Benché annunciato per mezzo di un'infinità di “per sempre”, “finché morte non vi separi” e altre fantasticherie sospiranti, anche il matrimonio risulta di fatto alla stregua di un'azione pienamente reversibile, solo che, per giungere al completo e consensuale scioglimento di ogni vincolo umano ed economico contratto, è spesso necessario attendere tempi interminabili e nutrire le tasche di avvocati pronti a cibarsi delle spoglie dell'amore che fu fino all'ultimo boccone.

Come ampiamente preannunciato dalla gazzetta Ufficiale del 6 Maggio scorso, il tanto agognato divorzio breve fa il suo ingresso nella giornata di oggi all'interno della vita privata dei cittadini italiani, portando con sé un nuovo carico di incertezze, speranze e paure legate all'effettiva attuazione della norma che regola la rapida rottura dei legami matrimoniali.
A partire dalla data odierna sarà infatti possibile chiedere e ottenere il divorzio a seguito di un periodo di separazione la cui durata è stata ridotta dai tre anni ai quali eravamo abituati fino ai 6 mesi attuali, il che comporta la necessità di accorciare i tempi giudiziari legati alla suddivisione dei beni in comune, alla gestione della prole e a tutte quelle altre vicissitudini di natura pratica che generalmente comportavano lunghe attese prima di giungere ad una conclusione ritenuta accettabile da entrambe le parti in causa.
In sostanza, il divorzio breve, che si applica anche alle vertenze in corso di svolgimento, comporta una necessaria ridefinizione degli orizzonti giuridici legati alle separazioni; orizzonti solo parzialmente definiti dalla postilla introdotta in estensione della legge che autorizza i giudici a recidere le comunioni dei beni già dall'inizio del periodo di separazione antecedente all'effettiva rottura.
Quisquille giuridiche a parte, numerose ricerche mediche piuttosto recenti hanno mostrato come il fallimento di un'unione coniugale sia fonte di un'infinità di problematiche legate alla salute in grado di riverberarsi sull'organismo umano ben oltre la sfera legata ai semplici problemi derivanti dallo stress, fino a favorire la genesi si autentiche patologie metaboliche e cardiovascolari, senza tuttavia riuscire a chiarire fino a che punto le tempistiche di attesa potessero gravare sul deterioramento psico-fisico del soggetto in attesa di divorzio.
La bontà della legge, dunque, verrà stabilita dalla sua capacità (o meno) di spingere gli individui sottoposti a gravi condizioni di stress a causa delle separazioni atto a “voltare pagina" più rapidamente e a scongiurare l'avvento di tutte quelle patologie che risultano spesso, ahimè, difficilmente reversibili, in quanto non originate a partire da nostre scelte consapevoli.





